CRONACA

Reddito di Emergenza: dal 1 luglio al via le domande per le mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre 2021

Le domande di Reddito di Emergenza (REm) per le nuove quote di giugno, luglio, agosto e settembre 2021 riconosciute dal decreto legge n. 73/2021, potranno essere presentate all’Inps esclusivamente dal 1° luglio al 31 luglio 2021.

I nuclei familiari, in possesso dei requisiti previsti, potranno presentare la domanda attraverso i seguenti canali: sito internet dell’Inps (www.inps.it), autenticandosi con Pin, se in possesso, (si ricorda che l’Inps non rilascia più nuovi Pin a decorrere dal 1° ottobre 2020), Spid, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica; gli Istituti di patronato.

Nel testo definitivo del decreto Sostegni bis  compare all’articolo 36 un riferimento importante circa la proroga dell’erogazione del Reddito di emergenza di altre quattro mensilità, fino a settembre 2021.

Il provvedimento annuncia infatti che: “ Per l’anno 2021 sono riconosciute, su domanda, ulteriori quattro quote di reddito di emergenza (di seguito “Rem”), relative alle mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre 2021, oltre a quanto previsto all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.”

I requisiti che i nuclei familiari devono possedere per ottenere il Reddito di emergenza fino a luglio sono sempre gli stessi specificati dall’articolo 12 del precedente decreto Sostegni, come recita l’articolo 15 del testo definitivo del nuovo provvedimento del governo: “Ai fini del riconoscimento delle quote di Rem di cui al comma 1, si applicano i requisiti previsti dall’articolo 12 del decreto-legge 22 marzo, n. 2021, fatta eccezione per il valore del reddito familiare di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo 12, che è riferito al mese di aprile 2021.

l decreto Sostegni bis introduce un unico cambiamento nei requisiti: il reddito familiare sarà quello relativo al mese di aprile 2021 e non più al mese di febbraio.

Nel dettaglio i candidati dovranno soddisfare i seguenti requisiti:

  • residenza in Italia al momento della domanda, verificata con riferimento al solo componente richiedente il beneficio;
  • un valore del reddito familiare con riferimento al mese di aprile 2021 inferiore a una soglia pari all’ammontare del beneficio;
  • un valore ISEE, attestato dalla DSU valida al momento di presentazione della domanda, inferiore a 15 mila euro.
  • un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2020 (verificato al 31 dicembre 2020) inferiore a 10 mila euro. La soglia aumenta di 5 mila euro:
    • per ogni componente successivo al primo (fino a un massimo di 20 mila euro);
    • in presenza di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini ISEE.

Per quanto riguarda gli importi destinati alle famiglie in difficoltà, anche in questo caso il decreto Sostegni bis riprende le cifre precedentemente stabilite, a seconda del numero di componenti per nucleo familiare: si va da un minimo di 400 euro a un massimo di 800 euro, 840 se nel nucleo familiare è presente un disabile. Inoltre, la quota è incrementata di un dodicesimo del canone di locazione annuale per tutte le famiglie in affitto.

Pulsante per tornare all'inizio