CRONACA

Coronavirus, chi esce di casa con sintomi rischia l’arresto, le sanzioni previste dal Decreto Presidente

Con la salute non si scherza mai e l’emergenza coronavirus ovviamente non può fare eccezione dal punto di vista penale.  Ecco perchè le pene per chi viola le regole sono severe.

Attestare falsamente di doversi spostare per motivi di salute, per esigenze lavorative o per altri stati di necessità integra il reato di falsa attestazione a un pubblico ufficiale: la pena va da uno a sei anni di reclusione. È previsto l’arresto facoltativo in flagranza e la procedibilità è d’ufficio

Ciò significa che chiunque può segnalare i casi di cui venga a conoscenza e far scattare così automaticamente il procedimento penale.

I pubblici ufficiali hanno l’obbligo di denunciare i reati procedibili d’ufficio di cui vengano a conoscenza. Se non lo fanno rischiano l’imputazione per il reato di omessa denuncia, punito dall’articolo 361 del Codice penale.

Sono pubblici ufficiali, oltre alle forze di polizia e armate anche i vigili del fuoco e urbani, i magistrati nell’esercizio delle loro funzioni, i notai ma anche i medici ospedalieri. Tutti possono segnalare i casi sospetti e far attivare le verifiche.

A questo reato si aggiunge anche la fattispecie di cui all’articolo 650 del Codice penale che punisce con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 206 euro chi viola i provvedimenti che vietano di spostarsi senza motivo.

LE SANZIONI PREVISTE DAL DPCM

Coronavirus, cosa rischia chi non rispetta la distanza di un metro e i limiti agli spostamenti

Chi ha febbre, tosse e altri sintomi associati al Covid-19 e non si mette in quarantena rischia, oltre all’imputazione per violazione dei provvedimenti dell’autorità, un processo per lesioni o tentate lesioni volontarie.

Se dovesse infettare persone anziane o comunque soggetti a rischio causandone la morte, l’imputazione potrebbe trasformarsi in omicidio doloso pena la reclusione non inferiore a 21 anni.

Infatti in questo modo si accetta il rischio di contagiare altre persone, causandone lesioni o, nei casi più gravi, la morte. La condotta è punita a titolo di dolo eventuale.

La stessa pena si applica a chi ha avuto contatti con persone positive al coronavirus e continua ad avere rapporti sociali o a lavorare con altre persone senza prendere precauzioni o avvisarle.

Non avvertire amici e conoscenti con i quali si hanno avuto contatti negli ultimi giorni, causando il rischio concreto che contagino altre persone, potrebbe costare la stessa imputazione a titolo di dolo eventuale o quantomeno di colpa cosciente.

Il reato di lesioni superiori a quaranta giorni di malattia è procedibile d’ufficio ed è punito con la reclusione da tre a sette anni.

Chi sa di aver contratto il coronavirus e non lo dice a nessuno, uscendo di casa fa sì che la sua condotta risulti connotata dal dolo diretto.

Le imputazioni, oltre a quella di violazione dell’ordine dell’autorità, sono molto più gravi.

Vanno dal tentativo di lesioni e/o di omicidio volontario se si viene a contatto con soggetti fragili o a rischio fino all’omicidio volontario se ne deriva la morte. La legge è chiara, ma anche la giurisprudenza.

A queste ipotesi si applicano gli stessi principi dei casi delle persone sieropositive che sanno di esserlo e non avvisano il partner né adottano precauzioni per evitare il contagio.

 

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