CRONACA

Comune di Senise, avvio domande sostegno a chi vive in affitto

Presso il Comune di Senise si possono presentare le domande per accedere al  bando  per la formazione della graduatoria ai fini dell’assegnazione dei contributi del “Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione” di cui all’art.11 della Legge 09.12.1998, n.431 nonché del Fondo Sociale Integrativo Regionale di cui all’art.29 della L.R. 18.12.2007, n.24, è indetto, nel rispetto della D.G.R. n.1546 del 15.12 2014 e della D.G.R. n . 95 del 17/02/2023.

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO
1. I requisiti per la partecipazione al Bando di concorso, da possedersi alla data di pubblicazione del presente
Bando, per accedere ai contributi per l’anno 2022, sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea; il cittadino di altri Stati è ammesso
soltanto se munito di permesso di soggiorno o di carta di soggiorno, ai sensi degli artt. 5 e 9 del Decreto
Legislativo n. 286/98;
b) residenza anagrafica nel Comune di SENISE;
c) non titolarità da parte di tutti i componenti il nucleo familiare anagrafico dei diritti di proprietà (salvo che si
tratti di nuda proprietà), usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo
familiare situato in qualsiasi località. È considerato adeguato l’alloggio la cui superficie utile, riferita alla
sola unità immobiliare, intesa quale superficie di pavimento misurata al netto dei muri perimetrali, di quelli
interni, delle soglie di passaggio da un vano all’altro e degli sguinci di porte e finestre, risulti non inferiore
a:
1) 45 mq. per nucleo familiare composto da uno o due persone;
2) 60 mq. per nucleo familiare composto da 3-4 persone;
3) 75 mq. per nucleo familiare composto da 5 persone;
4) 85 mq. per nucleo familiare composto da 6 persone;
5) 95 mq. per nucleo familiare composto da 7 persone ed oltre;

d) reddito annuo complessivo fiscalmente imponibile del nucleo familiare (riferito all’anno 2021 non superiore
ad € 13.405,08).

Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita da uno o entrambi i coniugi e dai figli legittimi, naturali,
riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi, ovvero costituita da una persona sola. Fanno
parte, altresì, del nucleo familiare la persona convivente more uxorio, gli ascendenti, discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado purchè la stabile convivenza abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata con certificato di residenza storico-anagrafico. Gli ascendenti, i discendenti, i collaterali e gli affini sono da considerarsi componenti del nucleo familiare principale purchè non coniugati e non facenti parte di altro nucleo familiare prevalente. Si intende per tale quello nei cui confronti la persona ha un rapporto di parentela o di affinità più stretto.

e) titolarità di reddito derivante esclusivamente da pensione o da lavoro dipendente o assimilato;
f) titolarità di reddito derivante da lavoro autonomo da parte di soggetto avente all’interno del nucleo familiare
un componente con invalidità superiore al 74%;
g) essere conduttore, nell’anno 2021, di alloggio privato in locazione ad uso abitativo, appartenente alle
categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6, con canone annuo, al netto degli oneri accessori, desumibile dal
contratto registrato in data antecedente a quella di pubblicazione del presente bando, avente una incidenza
sul reddito superiore al 20%;

Possono accedere ai contributi altresì i lavoratori dipendenti che siano stati sottoposti a procedure di mobilità o licenziamento fino all’anno 2021 e che, alla data di pubblicazione del presente bando, siano ancora in attesa di occupazione.

Fermi restando i requisiti sopra elencati, possono accedere ai contributi altresì i soggetti in possesso del requisito introdotto all’art.1, commi 4, 5, 6, del Decreto MIMS 19 luglio 2021 (GU n.197 del 18.08.2021): art.1, comma 4: Al fine di rendere più agevole l’utilizzo delle risorse assegnate al Fondo nazionale di cui all’art. 11 della legge n. 431 del 1998, anche in forma coordinata con il Fondo destinato al sostegno degli inquilini morosi incolpevoli, è confermato l’ampliamento della platea dei beneficiari del Fondo, come stabilito dall’art. 1, comma 4, del decreto ministeriale 12 agosto 2020, anche ai soggetti in possesso di un indice della situazione economica equivalente non superiore a 35.000,00 euro che presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell’emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF
superiore al 25% fermi restando i criteri già adottati nei bandi regionali. art.1, comma 5: Stante il protrarsi dell’emergenza epidemiologica, come confermato dai numerosi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri intervenuti, la riduzione del reddito di cui al comma precedente può essere certificata attraverso l’ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2022/2021. art.1, comma 6: I contributi concessi ai sensi del presente decreto non sono cumulabili con la quota destinata all’affitto del cd. reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni, come stabilito dall’art. 1, comma 5, del decreto ministeriale 12 agosto 2020.

Pertanto, i comuni, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano all’INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all’affitto.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta, va redatta, pena l’esclusione, secondo lo schema di domanda di cui all’allegato D e dev’essere trasmessa agli Uffici Comunali entro e non oltre il termine di 30 giorni a partire dalla data di pubblicazione del bando.

1 PDF    TESTO DETERMINA
2 PDF    BANDO DI CONCORSO
3 PDF    MODELLO DOMANDA
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