CRONACA

Ucraina: Draghi firma il decreto sull’assistenza dei profughi

Il provvedimento fissa a partire dal 4 marzo la decorrenza della protezione temporanea, con durata di un anno

Il premier Mario Draghi ha firmato il Dpcm sulla protezione temporanea e l’assistenza per i profughi provenienti dall’Ucraina a causa della guerra.

Il decreto recepisce la decisione del Consiglio Ue del 4 marzo.

Il Dpcm fissa a partire dal 4 marzo 2022 la decorrenza della protezione temporanea, con durata di un anno. Lo comunica Palazzo Chigi.

I beneficiari sono gli sfollati dall’Ucraina a partire dal 24 febbraio 2022. In questa categoria rientrano non solo i residenti in Ucraina, ma anche cittadini di Paesi terzi che beneficiavano di protezione internazionale e i familiari.

Il permesso di soggiorno ha validità di un anno e può essere prorogato di sei mesi più sei, per un massimo di un anno.

Consente l’accesso all’assistenza erogata dal Ssn, al mercato del lavoro e allo studio. Viene revocato, anche prima della sua scadenza, quando il Consiglio dell’Ue decide la cessazione della protezione temporanea.

È la Questura l’autorità competente al rilascio del permesso di soggiorno per protezione temporanea.

Il provvedimento prevede anche specifiche misure assistenziali e consente ai cittadini ucraini già presenti in Italia il ricongiungimento con i propri familiari ancora presenti in Ucraina.

Ucraina: 300 euro per ogni profugo, 150 per minori – Gli ucraini che hanno fatto richiesta di protezione temporanea e che abbiano trovato una autonoma sistemazione, riceveranno “un contributo di sostentamento una tantum pari a 300 euro mensili pro capite per la durata massima di tre mesi decorrenti dalla data d’ingresso in Italia”.

In caso ci siano dei minori “in favore dell’adulto titolare della tutela legale o affidatario, è riconosciuto un contributo addizionale mensile di 150 euro per ciascun figlio di età inferiore ai 18 anni”. E’ quanto prevede l’ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione Civile Fabrizio Curcio per la gestione dei profughi in fuga dall’Ucraina.

Chi beneficerà del contributo, dice ancora l’ordinanza, non potrà accedere “ad altre forme di assistenza alloggiativa” ma potrà avere i fondi “in un’unica soluzione e in forma comulativa”, anche per due o tre mensilità, qualora i tempi delle domande dovessero prolungarsi oltre i 90 giorni dalla data di ingresso in Italia.

Il contributo potrà essere erogato in contanti da un qualunque istituto di credito nel Paese, nel caso l’avente diritto non abbia un conto corrente, presentando un proprio documento di identità e la ricevuta del permesso per la protezione temporanea rilasciata dalla questura competente.

Nel caso in cui i profughi trovino un lavoro, dice ancora l’ordinanza, “il beneficiario può continuare a fruire della misura in godimento per un periodo massimo di 60 giorni”.

Infine, per quanto riguarda l’assistenza sanitaria, i profughi ucraini vengono equiparati ai cittadini italiani: verrà rilasciato loro un codice fiscale e con quello si potrà accedere alle prestazioni sanitarie.

Ad ogni regione viene riconosciuto un rimborso forfettario di 1.520 euro a profugo, per un massimo di 100mila unità.

ANSA

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