CRONACA

L’ACCESSO AL CREDITO PER LE IMPRESE AI TEMPI DEL COVID-19

CONTENUTO DL 3/2020 (DECRETO LIQUIDITA’) E GLI ULTIMI PROVVEDIMENTI DELLA REGIONE BASILICATA. COME E COSA FARE?

A cura della Dott. Truncellito A.Santo esperto in Consulenza Aziendale e Bancaria già Responsabile Imprese di primaria banca nazionale.

Lo Tsunami causato dall’Emergenza Sanitaria Covid19, indubbiamente ha messo in ginocchio l’economia mondiale creando i presupposti di una crisi che non ha eguale dal
dopoguerra ad oggi.

Il FMI stima una recessione globale del -3% e per l’Italia il Pil in calo del 9% nel 2020.Non solo. «Come durante una guerra o una crisi politica, c’è una perdurante e grave incertezza sulla durata e l’intensità dello shock», scrive Gopinath sul sole 24 ore.

Il governo è intervenuto con un primo decreto il 17.03.2020 (DL Cura Italia) con cui richiedendolo ai propri istituti di credito, si consente la sospensione fino al 30 settembre 2020 della facoltà di revoca spettante, in tutto o in parte, alla Banca delle aperture di credito a revoca sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata e la “sospensione” sino al 30 settembre 2020 del pagamento delle rate dei seguenti mutui/finanziamenti rateali.

Ai sensi dell’art. 56 comma 4 del Decreto Legge possono beneficiare delle misure come sopra richieste: le microimprese e le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia; le Imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data del 17 marzo 2020,classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi; Ma quello piu’ atteso era sicuramente il DL 8 aprile 2020 , n. 23 – Misure urgenti in materia di accesso al credito, ribattezzato Decreto Liquidità.

La scelta del governo Italiano è stata di sostenere il sistema produttivo del nostro bel paese attraverso una Garanzia diretta e proporzionale al fatturato dell’azienda richiedente, per prestiti dl
liquidità attraverso Sace (società controllata al 100% dalla Cdp e dunque dallo stato) ed Il
Fondo Centrale di Garanzia (gestito da Mediocredito centrale). Dott.Truncellito Angelo Santo
Credito alla Imprese: il DL 23/2020 2 Dunque, nessun immediato contributo a Fondo perduto
o liquidità a tasso zero, ma una garanzia.

Essendo il paese delle PMI, ritengo che avremmomeglio e più celermente soddisfatto le esigenze di liquidità di molte imprese intervenendo,come ha fatto la vicina Federazione Svizzera, con erogazioni dirette e proporzioni alle dimensioni aziendali.

Nel paese elvetico, compilando un modulo di una pagina le aziende meritevoli hanno ricevuto un prestito a tasso zero per 60 mesi in 3 ore. Ma noi siamo l’Italia con la sua bellezza e virtù, ma anche con le sue complicazioni ed il suo debito pubblico.

Cosa dispongono il Decreto Legge 3/2020 e la recente circolare Abi ?

Veniamo concretamente a quello che il Decreto legge e la Circolare Abi dispongono. Le
linee di garanzia sono due e la richiesta di sostegno va fatta presso gli istituti di credito e
finanziari. Sarà la banca ad attivare la garanzia presso Sace o il Fcg. La garanzia Sace
(art.1 co.1) è concessa nella misura massima del 90% (per la maggior parte delle piccole e
medie imprese, e minima del 70% per le grandi imprese, queste ultime con un valore del
fatturato superiore a 5 miliardi). E’ rilasciata entro il 31.12.2020. I soggetti beneficiari della
garanzie al 90%, che a mio avviso sono la maggior parte delle aziende del tessuto
economico della nostra Lucania, devono avere meno di 5000 dipendenti e fatturato di 1,5
miliardi. L’accesso per loro alla garanzia avviene attraverso una procedura “semplificata”
L’ammontare del finanziamento richiesto ed a loro garantito, non può essere superiore al
maggiore tra i seguenti indicatori: 25% del fatturato 2019 del beneficiario; doppio dei costi
del personale del 2019 (come risultanti dal bilancio ovvero certificato dall’azienda); la
durata non può’ essere superiore ai 6 anni con la facoltà di avvalersi di 2 anni di
preammortamento (ovvero il pagamento di soli interessi nei primi due anni e quota capitale
più’ interessi dal secondo anno in poi). Il Finanziamento coperto dalla garanzia deve essere
destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegato in
stabilimenti con sede in Italia; Si pagano commissioni annuali crescenti a favore dello
Stato per la garanzia ottenuta (da 0,25% del primo anno all’1% dell’ultimo). Attenzione,
l’impresa beneficiaria: alla data del 31.12.2019 non deve essere classificata nelle categorie
delle imprese in difficoltà secondo le norme europee; od avere al 29.02.2020 nei confronti
degli istituti bancari esposizioni di credito deteriorate secondo la definizione della normativa
europea. Deve assume l’impegno di non distribuire dividendi o riacquistare azioni proprie
(anche per le aziende del gruppo) ; gestire i livelli occupazionali con accordi sindacali; L’art.
13 co.1 lett. m, invece del suddetto decreto, disciplina i tanto invocati miniprestiti, tanto per
intenderci quelli fino 25mila euro garantiti al 100% dal Fondo Centrale di garanzia delle
PMI e per aziende con meno di 499 dipendenti: Il valore massimo richiesto non potrà
comunque superare il 25% dei ricavi del richiedente (Es. Ricavi € 50 ml , concessione mass.
€ 12.500,00) come risultanti dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione dei
redditi presentata alla data di richiesta della garanzia. La durata massima del
finanziamento è di 6 anni con preammortamento obbligatorio di 2 anni . Concessione
automatica e gratuita della garanzia da parte del Fondo Centrale di garanzia , con verifica
della sussistenza dei requisiti da parte della banca. Lo spread da applicare sarà dello
0,20% che va aggiunto al tasso del Rendi-stato, per giungere alla determinazione del
tasso finale da pagare (oggi ipotizzabile all’1,20%).

Cosa dovrà dichiarare il richiedente ?

In particolare, tra le altre attestazioni, segnalo: Che sulla base dei dati riportati nella
richiesta, rispetta i parametri dimensionali previsti dalla Raccomandazione della
Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003 pubblicata sulla G.U.U.E. n. L124 del
20/05/2003, nonché dal decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18.4.2005
(consultabile sul sito www.fondidigaranzia.it); che non è destinatario di provvedimenti
giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
n.231, articolo 9, comma 2, lettera d); che non è incorso in una delle fattispecie di
esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad una procedura di appalto o
concessione ai sensi dell’articolo 80, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.
50, nei limiti e termini previsti dai commi 10 e 11 del medesimo articolo 80; di accettare le
Disposizioni Operative – Parte VI, paragrafo B.2.6 e paragrafo B.4.7, e la normativa che
disciplina la surrogazione legale del Fondo di Garanzia ex L. 662/96 – artt. 2, comma 4, e 3,
comma 3, del D.M. 20 giugno 2005, pubblicato in G.U.R.I. n. 152 del 2.7.2005; in particolare,
dichiara di accettare che, a seguito della liquidazione della perdita al soggetto finanziatore,
il Fondo acquisisce il diritto di rivalersi sullo stesso soggetto beneficiario finale per le somme
pagate, e proporzionalmente all’ammontare di queste ultime, il Fondo si surroga in tutti i
diritti spettanti al soggetto finanziatore; di impegnarsi a trasmettere al Gestore del Fondo
ovvero al soggetto richiedente tutta la documentazione necessaria per effettuare i controlli
orientati all’accertamento della veridicità dei dati contenuti nel modulo di richiesta e
dell’effettiva destinazione dell’agevolazione del Fondo e di essere a conoscenza che il
soggetto richiedente, per le medesime finalità, potrà inviare al Gestore documentazione
riguardante i dati andamentali dell’impresa provenienti dalla Centrale Rischi di Banca d’Italia
o da altra società privata di gestione di sistemi di informazione creditizia; di impegnarsi a
consentire, in ogni momento e senza limitazioni, l’effettuazione di controlli, accertamenti
documentali ed ispezioni in loco presso le sedi dei medesimi stessi, da parte del Gestore del
Fondo; di essere a conoscenza e di accettare che, nei casi di revoca totale o parziale
dell’agevolazione previsti dalla normativa di riferimento e dalle vigenti Disposizioni
Operative, sarà tenuto al versamento al Fondo di un importo pari all’aiuto ottenuto e delle
eventuali e ulteriori sanzioni previste dall’art.9 del D.lgs 31 marzo 1998 n. 123; che
l’operazione finanziaria sopra indicata è stata richiesta/concessa per le finalità da indicare.

In Basilicata quali strumenti ha adottato la Regione ?

A livello regionale la Regione Basilicata – Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro,
Formazione e Ricerca , attraverso il suo braccio operativo, Sviluppo Basilicata, in data
16.04.2020 ha pubblicato un avviso pubblico per la presentazione delle domande di accesso
al fondo “piccoli prestiti per il sostegno ed il rafforzamento delle microimprese lucane, per i
liberi professionisti e lavoratori autonomi” Il bando prevede la concessione di un
finanziamento a tasso agevolato a favore di microimprese (nella loro consueta
classificazione europea) già esistenti ed attive. I finanziamenti concessi saranno concessi
nella forma tecnica di mutui chirografari: Importo minimo: € 5.000,00 ed Importo
massimo: € 30.000,00. Durata: fino a un massimo di 84 mesi, incluso il preammortamento,
di 24 mesi 6 (nel periodo di preammortamento non maturano interessi passivi) Tasso
applicato: tasso fisso pari al 70% del tasso di riferimento UE rilevato all’atto della
concessione, decorrente dal 24esimo mese successivo all’erogazione del finanziamento
Spese per l’istruttoria: 0; Commissioni di erogazione: zero. Garanzie: non saranno
richieste garanzie reali e/o personali La procedura di presentazione della domanda di
finanziamento è a sportello. La domanda potrà essere compilata ed inviata a partire dalle
ore 8:00 del 16 aprile 2020 e fino al 31.08.2020. Di seguito il link di accesso al bando:
https://portalebandi.regione.basilicata.it/PortaleBandi/home.jsp .Sempre la regione Basilicata
il 17.04.2020 con una nota del presidente Bardi, in accordo con l’assessore Francesco
Cupparo, comunica che per venire ulteriormente incontro alle difficoltà del mondo produttivo
e degli enti locali e in vista dell’attuazione della fase 2, per ripartire nella massima sicurezza,
sta predisponendo le seguenti misure: contributo una tantum ai liberi professionisti;
cancellazione pagamento Tari dell’anno in corso relativamente alle attività maggiormente
penalizzate con ristoro ai Comuni per i mancati introiti; una somma consistente da impiegare
in liquidità a fondo perduto per la “Ripartenza in sicurezza” destinato alla realizzazione di
misure che garantiscano il distanziamento sociale e la sicurezza nei posti di lavoro,
dispositivi di protezione individuale, termo scanner o similari.

Il terzo appuntamento di QUADERNI di QUARANTENA (QQ) è stato affidato ai consigli del Dott. Truncellito A.Santo esperto in Consulenza Aziendale e Bancaria già Responsabile Imprese di primaria banca nazionale. Una sana sintesi del c.d. Decreto Liquidità arricchita dal modulo con la richiesta di garanzia da presentare alle banche ed intermediari finanziari in allegato. Modulo fornito dal Dott.Truncellito, che ringraziamo per il tempo che ha dedicato a questo numero di QQ.

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