CRONACA

Corte dei Conti su gestione economale, precisazioni

La magistratura non ha formulato una censura sostanziale nei confronti della Regione Basilicata relativa all'esercizio 2021 ma ha esclusivamente dichiarato improcedibile il giudizio relativo al conto giudiziale originariamente depositato per una questione puramente formale.

In relazione all’articolo pubblicato in data odierna dal quotidiano “L’Altravoce”, dal titolo “Corte dei Conti, pasticcio del rendiconto senza firme”, si ritiene necessario ristabilire la corretta rappresentazione dei fatti, gravemente alterata da una lettura parziale e fuorviante della sentenza n. 27/2026 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Basilicata.

L’articolo lascia intendere che la Corte dei conti abbia formulato una censura sostanziale nei confronti della gestione economale della Regione Basilicata relativa all’esercizio 2021. Tale ricostruzione è semplicemente falsa.

La sentenza non contiene alcun accertamento di irregolarità contabili, non rileva alcun ammanco, non evidenzia alcun danno erariale, non contesta alcuna spesa effettuata dall’Economato regionale e non formula alcun giudizio negativo sulla gestione delle risorse pubbliche.

La Corte ha esclusivamente dichiarato improcedibile il giudizio relativo al conto giudiziale originariamente depositato, in quanto il prospetto riepilogativo trasmesso nel 2022 risultava privo della sottoscrizione dell’agente contabile e dell’indicazione nominativa del soggetto cui riferire formalmente il documento.
Si tratta, pertanto, di una questione esclusivamente formale e processuale.

La stessa sentenza dà atto che:
la gestione economale dell’esercizio 2021 è integralmente ricostruibile;
la documentazione contabile consente la piena individuazione delle entrate e delle uscite;
non esistono squilibri o differenze contabili;
i soggetti responsabili della gestione sono perfettamente individuati;
sono stati depositati due nuovi conti giudiziali regolarmente sottoscritti dai rispettivi agenti contabili;
la parificazione già effettuata dall’Amministrazione regionale resta valida anche con riferimento ai nuovi conti.

La Corte dispone infatti la mera iscrizione a ruolo dei nuovi conti depositati e precisa espressamente che resta ferma la necessità di procedere al loro esame, qualificando la decisione assunta come “decisione di mero rito”.
È quindi del tutto destituita di fondamento l’affermazione secondo cui la magistratura contabile avrebbe “azzerato il giudizio sulle spese della Regione” o espresso una “dura bocciatura” dell’operato amministrativo.

Al contrario, la stessa sentenza conferma che la gestione economale è stata integralmente ricostruita e che il procedimento proseguirà sui nuovi conti sottoscritti, già depositati agli atti.

Particolarmente grave appare inoltre il tentativo di trasformare una questione meramente formale in un presunto caso di cattiva gestione delle risorse pubbliche, inducendo i lettori a ritenere che vi siano state irregolarità sostanziali che né la Relazione istruttoria né la sentenza hanno mai contestato.

L’Amministrazione regionale e i soggetti interessati confidano che il dibattito pubblico possa svilupparsi sulla base di una lettura corretta degli atti e delle decisioni giurisdizionali, evitando interpretazioni suggestive che rischiano di disinformare l’opinione pubblica e di alterare il significato effettivo dei provvedimenti adottati dall’Autorità giudiziaria contabile.

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