CRONACA

Livorno, nuove regole per i cani: obbligo di acqua per pulire e multe fino a 500 euro

Arriva dopo numerose segnalazioni dei cittadini, legate anche all’aumento degli animali domestici, la nuova ordinanza del Comune di Livorno che introduce regole più stringenti per i proprietari di cani negli spazi pubblici.

Dal 20 maggio al 31 ottobre 2026, chi accompagna il proprio cane in aree pubbliche o private aperte al pubblico dovrà essere munito di contenitori d’acqua per diluire e ripulire le deiezioni liquide degli animali. Inoltre, sarà vietato far urinare i cani in prossimità di portoni, vetrine e accessi ad abitazioni, uffici e negozi.

Le disposizioni sono contenute nell’ordinanza sindacale n. 135 del 28 aprile 2026, emanata dall’amministrazione comunale a seguito delle numerose lamentele per problemi di odori e condizioni igienico-sanitarie negli spazi urbani, frequentati da adulti e bambini.

Il Comune sottolinea come il crescente numero di animali d’affezione renda necessario un maggiore senso civico per garantire decoro e vivibilità.

Nel dettaglio, l’ordinanza prevede l’obbligo di portare con sé bottigliette, spruzzatori o altri contenitori d’acqua, senza aggiunta di sostanze chimiche, da utilizzare all’occorrenza.

I proprietari dovranno versare una quantità adeguata d’acqua nei punti interessati, sia su aree pubbliche sia su superfici private affacciate su spazi pubblici, inclusi i veicoli in sosta.

È inoltre stabilito il divieto assoluto di consentire ai cani di urinare in prossimità degli ingressi e delle vetrine. In caso di violazione, sono previste sanzioni amministrative che vanno da 25 a 500 euro, come stabilito dalla normativa vigente. Resta comunque a carico del trasgressore l’obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi.

L’obiettivo del provvedimento è quello di tutelare il decoro urbano e migliorare la convivenza tra cittadini e animali domestici, promuovendo comportamenti più responsabili da parte dei proprietari.

L’ordinanza nello specifico impone:

• di munirsi, durante l’accompagnamento dei cani, di apposite bottigliette, spruzzatori o altri contenitori d’acqua, senza aggiunta di sostanze chimiche o detergenti, da versare all’occorrenza;
• di riversare una congrua quantità di acqua in corrispondenza del punto interessato dalle deiezioni liquide dei cani ai fini della loro diluizione e della ripulitura delle superfici interessate, su tutte le aree urbane pubbliche o ad uso pubblico e relativi manufatti e sulle aree private che si affacciano su aree pubbliche o ad uso pubblico, nonché sui mezzi di locomozione parcheggiati sulla pubblica via;
• è fatto divieto assoluto di consentire ai cani di urinare a ridosso dei portoni di ingresso e degli accessi ad abitazioni, uffici e negozi e vetrine.

L’inosservanza di queste disposizioni comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell’art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000.

Rimane comunque a carico del trasgressore il ripristino dei luoghi.

Pulsante per tornare all'inizio