CRONACA

Giustizia, dalle toghe estratte a sorte ai nuovi poteri: le novità della riforma

Con il via libera del Senato, il disegno di legge per la riforma costituzionale che separa le carriere della magistratura ha ottenuto l’approvazione definitiva da parte del Parlamento, con il raggiungimento della “doppia lettura conforme” delle due Camere, come previsto dall’articolo 138 della Costituzione.

A questo punto, prenderà il via la prevista raccolta di firme per indire un referendum confermativo, che dovrebbe svolgersi nella primavera del 2026.

Di seguito i principali aspetti della riforma firmata da Meloni e Nordio:

  • UNA MAGISTRATURA, DUE CARRIERE: L’attuale articolo 104 della Costituzione stabilisce che “La magistratura è un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere”. La riforma aggiunge che la magistratura è suddivisa in due carriere: quella “giudicante” e quella “requirente”.
  • DUE CSM: L’attuale Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) sarà sostituito da due organi distinti: uno per la magistratura giudicante e l’altro per quella requirente. Entrambi saranno presieduti dal Presidente della Repubblica. Il primo presidente della Corte di Cassazione e il procuratore generale della Corte di Cassazione saranno membri di diritto di ciascun CSM.
  • CSM ELETTI A SORTE: I due Consigli non saranno eletti, ma composti da un terzo di membri laici e due terzi di togati. I membri laici saranno selezionati tramite sorteggio da un elenco di giuristi preparato dal Parlamento in seduta comune, mentre i togati verranno scelti tra i magistrati, giudicanti e requirenti, che soddisferanno requisiti definiti da una futura legge ordinaria. I componenti dei due CSM resteranno in carica per quattro anni e non potranno partecipare al successivo sorteggio.
  • COMPETENZE DEI DUE CSM: I nuovi CSM perderanno i poteri disciplinari attualmente affidati a una Sezione speciale dell’organo. Le loro competenze saranno limitate alle assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, valutazioni professionali e conferimento di funzioni per i magistrati.
  • ALTA CORTE DISCIPLINARE: La giurisdizione disciplinare su tutti i magistrati sarà attribuita a un’Alta Corte disciplinare, composta da 15 membri: 3 nominati dal Presidente della Repubblica, 3 estratti a sorte da un elenco di giuristi selezionato dal Parlamento in seduta comune, 6 magistrati giudicanti con almeno 20 anni di esperienza, tra cui esperti in Cassazione, e 3 magistrati requirenti con analoghi requisiti. I togati costituiranno la maggioranza, mentre il presidente sarà scelto tra i laici. I membri dureranno in carica per 4 anni e l’incarico non sarà rinnovabile.
  • SENTENZE NON IMPUGNABILI: Le sentenze non potranno più essere impugnate in Cassazione, come previsto dall’articolo 111 della Costituzione. Saranno ricorribili solo davanti alla stessa Corte che emetterà il giudizio di secondo grado, ma in una composizione diversa. Una legge ordinaria si occuperà di definire le infrazioni disciplinari, le relative sanzioni, la composizione dei collegi, il procedimento e il funzionamento dell’Alta Corte.
  • LEGGI ATTUATIVE: L’ultimo articolo della riforma prevede che le leggi attuative debbano essere adottate entro un anno dall’entrata in vigore della riforma (ossia dopo il referendum). Fino a quel momento, continueranno ad applicarsi le leggi attualmente in vigore.

ANSA

 

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