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Comunicazione elettronica, Lamorte: approvate linee guida

“Così chiarezza sulle modalità di recesso o cambio di operatore nei servizi di comunicazione elettronica e tutele precise nel momento in cui si decide di recedere da un contratto o di cambiare operatore”

“Con la recentissima delibera 487/18/CONS, l’Autorità Garante delle Comunicazioni ha adottato le ‘Linee guida sulle modalità di dismissione e trasferimento dell’utenza nei contratti per adesione’ al fine di far chiarezza sulle modalità di recesso o cambio di operatore nei servizi di comunicazione elettronica per poter garantire agli utenti tutele precise nel momento in cui decidono di recedere da un contratto o di cambiare operatore”.

A precisarlo la presidente del Corecom della Basilicata, Giuditta Lamorte, sottolineando che “l’Agcom ha, in tal modo, chiarito le modalità attraverso le quali vigilerà sulla corretta applicazione, da parte degli operatori di telecomunicazioni e di reti televisive, delle norme che regolano il passaggio ad altro gestore o il recesso per volontà degli utenti”.

“In tali situazioni, distinte da quelle di variazioni unilaterali dei termini contrattuali da parte degli operatori, per le quali gli utenti hanno diritto a recedere senza costi o penali,- afferma Lamorte – gli operatori possono infatti richiedere la corresponsione di una serie di costi di recesso agli utenti, quali i costi sostenuti dall’operatore per dismettere o trasferire l’utenza; la restituzione totale o parziale degli sconti sui servizi e sui prodotti; il pagamento delle rate residue relative ai servizi e ai prodotti offerti congiuntamente al servizio principale.

Resta valido, in ogni caso, il divieto che non consente agli operatori ‘d’inserire fra i costi richiesti per la disattivazione anche costi che sono ad essa estranei o non pertinenti come quelli sostenuti per l’attivazione del servizio, anche se non addebitati all’utente nel corso del rapporto’.

Pertanto, l’operatore non può imporre all’utente che recede dal contratto il costo di un servizio o di un prodotto se non è stato previsto in fase di sottoscrizione”.

“Nell’ambito delle linee guida – aggiunge la presidente del Corecom – l’Autorità ha definito il concetto di credito residuo quale importo prepagato, non ancora utilizzato, ricaricato autonomamente dall’utenza e che non comprende gli importi riconosciuti in forma di bonus, promozione o altra iniziativa dell’operatore.

A seguito dello scioglimento del rapporto contrattuale per qualsiasi causa il cliente ha diritto al riconoscimento dell’eventuale credito residuo senza possibilità di trasferire l’eventuale credito residuo su altra SIM dello stesso operatore.

L’Autorità ha previsto che il cittadino possa recedere dal contratto o richiedere il trasferimento presso altro operatore di telecomunicazioni con un preavviso che non superiore a 30 giorni e che risulta di evidente importanza portare a conoscenza del cliente anche il lasso di tempo necessario per il compimento, da parte dell’operatore, di tutti gli adempimenti obbligatori per la compiuta lavorazione della richiesta di disattivazione o trasferimento così da poterne valutare l’opportunità.

La durata massima di tale lasso temporale è di 30 giorni, coincidenti con il termine previsto per il preavviso”.

“L’Agcom – continua Lamorte – ha, altresì, stabilito che le spese di recesso non possano eccedere il canone mensile mediamente pagato dall’utente: il riferimento al canone mensile consente di evitare che gli operatori addebitino agli utenti spese non proporzionate al valore del contratto.

Inoltre, la restituzione degli sconti dovrà essere equa e proporzionata al valore del contratto ed alla durata residua della promozione.

Viene quindi posto fine alla prassi per la quale agli utenti è richiesta la restituzione integrale degli sconti goduti; gli operatori potranno infatti richiederne la restituzione, ma in una misura certamente inferiore a quella attuale.

Inoltre, gli utenti che recedono anticipatamente dal contratto potranno scegliere se continuare a pagare le rate residue, nel qual caso la rateazione non potrà eccedere i ventiquattro mesi, o pagarle in un’unica soluzione”.

“In questo modo, secondo l’Autorità – conclude la presidente del Corecom – sarà garantita all’utente la piena libertà di recedere dal contratto”.

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