Segnalazione AGCM, oggi il termine: Usc chiede correzioni sui tetti

Nel dibattito sulla sanità regionale succede che un richiamo esterno venga derubricato a “osservazione” e un atto formale a “parere non vincolante”, da archiviare nel silenzio.
È comprensibile quando si vuole difendere una scelta amministrativa controversa. Ma con la Segnalazione AS2133 dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) sulla DGR Basilicata 473/2025 – che disciplina i criteri di allocazione dei tetti/budget 2025–2026 per la specialistica ambulatoriale da privato accreditato – la minimizzazione rischia di trasformarsi in un errore istituzionale e in un boomerang per cittadini e programmazione sanitaria.
E’ quanto sostiene l’Usc (Unione Sanità Convenzionata) che aggiunge:
Non è un tribunale, ma un’Autorità indipendente con un mandato preciso
È vero: l’AGCM non è un giudice e non annulla una delibera con una sentenza. Ma la Segnalazione non nasce per “fare opinione”: nasce perché l’Autorità, nell’esercizio dei poteri previsti dall’ordinamento, rileva distorsioni concorrenziali prodotte da un atto amministrativo e chiede correttivi. Nel caso concreto ricostruisce i criteri, ne valuta gli effetti sui servizi convenzionati, richiama precedenti e indica una rotta alternativa.
Il punto che non può essere ignorato è procedurale e sostanziale insieme: l’AGCM invita la Regione a comunicare, entro 30 giorni dalla ricezione, le iniziative adottate per rimuovere le violazioni e criticità concorrenziali evidenziate. Un termine esplicito e una richiesta di “iniziative” non sono formule ornamentali: tracciano un perimetro di responsabilità amministrativa. Se oggi quel termine scade, non scade un consiglio: scade una richiesta formale di riscontro.
Spesa storica dominante, fabbisogni marginali
Il cuore della Segnalazione sta in una fotografia numerica che parla da sola. La DGR 473/2025 usa tre parametri per determinare i budget: Fabbisogno (Domanda), Consuntivo dell’esercizio 2022, Fattore di finalità, con pesi rispettivamente pari a 6%, 90% e 4%. L’AGCM è esplicita: il ricorso preponderante alla spesa storica/fatturato storico produce effetti anti-concorrenziali nella definizione dei tetti.
È un tema nazionale: quando il fabbisogno pesa il 6% e la storia il 90%, il sistema tende a consolidare ciò che è stato, più che a correggere ciò che manca. La programmazione rischia di diventare un “pilota automatico” di equilibri pregressi, con poca capacità di seguire fabbisogni territoriali, tempi di risposta e qualità dell’offerta.
Cristallizzazione, ostacoli, rendite: conseguenze concrete sui LEA
La Segnalazione utilizza parole tecniche ma chiarissime: il criterio storico può cristallizzare le posizioni, ostacolare l’accesso di nuovi soggetti e attribuire un indebito vantaggio concorrenziale, cioè una rendita di posizione. Non è una disputa ideologica (pubblico contro privato), ma una questione di funzionamento del sistema: se la programmazione premia quasi esclusivamente chi c’era già e quanto fatturava, si riduce la capacità di valorizzare chi investe, innova, amplia l’offerta e riduce i tempi.
In sanità tutto questo si traduce in effetti misurabili: offerta più rigida, minori incentivi a migliorare qualità e tempi, minore spinta a riequilibrare territori sottoserviti. Alla fine, la pressione si scarica su liste d’attesa e mobilità sanitaria. Ecco perché la tenuta dei LEA non dipende solo da “quante” risorse, ma da “come” vengono distribuite per trasformarsi in prestazioni effettivamente disponibili nel territorio.
Il contenzioso non giustifica tutto
Tra i passaggi più rilevanti c’è la risposta dell’AGCM alla giustificazione regionale: il criterio storico sarebbe l’unico per assicurare “in via postuma” la programmazione della spesa sanitaria, anche in ragione del contenzioso sui tetti. L’Autorità replica con nettezza che tale argomento non appare rilevare sotto il profilo concorrenziale. In altre parole: non esiste un automatismo per cui il contenzioso legittima un solo criterio, soprattutto quando quel criterio – secondo l’AGCM – genera distorsioni pro-rendita e anti-concorrenziali.
Tardività e retroattività: la sanità non si governa “a consuntivo”
Altro nodo strutturale: la DGR interviene ad agosto su attività già programmate e avviate. L’AGCM richiama la necessità di agire con tempestività perché decisioni tardive e retroattive frustrano investimenti e crescita. Programmare significa dare regole prima: per consentire a erogatori pubblici e accreditati di organizzare agende, personale, tecnologie e percorsi assistenziali. Se le regole arrivano a partita iniziata, la programmazione diventa gestione del rischio e il costo ricade sui pazienti.
La rotta indicata: fabbisogni e criteri qualitativi
L’Usc conclude: L’AGCM non si limita a censurare: indica un impianto alternativo. La ripartizione del budget dovrebbe valorizzare efficienza e reale capacità erogativa con criteri non solo quantitativi ma anche qualitativi: dislocazione territoriale, investimenti tecnologici, personale qualificato, modalità di prenotazione e accesso, qualità dei servizi. In sintesi: criteri qualitativo-prestazionali preponderanti, più che la mera spesa storica.
Per questo la Segnalazione AS2133 non è una questione locale facilmente archiviabile. È un caso-scuola sulla programmazione: fabbisogni reali, qualità, efficienza, tempestività e trasparenza. Ridurla a “non è un tribunale” significa spostare lo sguardo dal merito. In sanità, il merito è ciò che determina se i cittadini ottengono cure in tempo. L’alternativa è restare in attesa mentre la malattia avanza, migrare o rinunciare. La Segnalazione AGCM non è un atto ostile ma un’occasione, meglio non archiviarla nel silenzio.
