L’Antitrust fa giustizia delle precisazioni dell’ASP sulla presunta programmazione regionale
la Segnalazione AGCM smonta la favola dei LEA e inchioda Dipartimento Salute e Aziende sanitarie

C’è un riflesso tutto locale che si attiva quando arriva un richiamo da un’istituzione nazionale indipendente: sminuire, derubricare, tirare a campare.
Trasformare un atto formale in un parere, un richiamo in un consiglio, una segnalazione in un documento interessante. Questa volta, però, non regge.
Per mesi il racconto è stato sempre lo stesso: è programmazione, serve per garantire i LEA, è l’unico modo possibile, ce lo impone il contenzioso.
E guai a dissentire: chi contesta viene dipinto come litigioso, strumentale, furbo, quando non addirittura contro il sistema. Un copione logoro, spesso accompagnato da un modus intimidatorio: delegittimare il dissenso invece di confrontarsi nel merito.
Poi arriva l’Autorità che, per legge, esiste proprio per impedire che le regole diventino rendite di posizione, la programmazione diventi un alibi e la sanità un teatro. E mette nero su bianco ciò che molti fingevano di non vedere.
La Segnalazione AGCM AS2133 sulla D.G.R. Basilicata n. 473/2025 non è una lettera di buone maniere: è un documento ufficiale in cui l’Autorità smonta i criteri utilizzati dalla delibera e richiama la Regione a rimuovere criticità sostanziali nelle regole di allocazione dei tetti e dei budget 2025–2026 per la specialistica ambulatoriale da privato accreditato.
Non è un consulente: l’AGCM è un’Autorità indipendente e ha strumenti reali
Dipartimento Salute e ASP sembrano voler rimuovere un dato di base: l’AGCM non è un osservatorio né un comitato tecnico a cui rispondere con una nota educata.
È un’Autorità nazionale indipendente istituita per legge, chiamata a vigilare sul rispetto delle regole della concorrenza e del mercato. E soprattutto, non è vero che tanto non è vincolante, quindi amen.
L’ordinamento prevede un presidio ulteriore: l’art. 21-bis della Legge 287/1990, che legittima l’AGCM ad agire in giudizio contro atti amministrativi generali, regolamenti e provvedimenti di qualunque amministrazione pubblica che violino le norme a tutela della concorrenza.
L’AGCM non annulla gli atti da sola, ma può portarli davanti al giudice. In un’amministrazione che si rispetti, questo basterebbe a far scattare un immediato supplemento di istruttoria. Qui, invece, spesso scatta la difesa d’ufficio: minimizzare.
Il cuore del problema: la spesa storica domina e blocca tutto
Il punto centrale della Segnalazione è semplice e devastante: la DGR 473/2025 privilegia in modo dominante la spesa storica. Tradotto: si consolida il passato e lo si spaccia per programmazione; si cristallizzano posizioni e volumi; si rendono normali le rendite.
I numeri parlano da soli: ai criteri di riparto dei budget 2025–2026 la Regione attribuisce al Fabbisogno reale (Domanda) il 6%, al Consuntivo residenti 2022 (che sarebbe il 2014) il 90%, e al Fattore di finalità il 4%. Chiamarla programmazione per i LEA con questi pesi è come chiamare dieta un pranzo da matrimonio: si può dire, ma non è credibile.
L’AGCM è esplicita: il ricorso preponderante al criterio storico produce effetti anti-concorrenziali nella definizione dei tetti e non è nemmeno una novità, richiamando numerosi precedenti interventi di advocacy anche verso la stessa Basilicata.
E qui arrivano le parole che il Dipartimento finge di non leggere: il criterio storico è suscettibile di cristallizzare le posizioni; il fatturato storico attribuisce un indebito vantaggio concorrenziale e una rendita di posizione. Altro che sana concorrenza. Il meccanismo premia il passato e rende difficile crescere a chi è più efficiente e più aderente ai bisogni reali.
In sanità, quando cristallizzi la spesa invece di programmare sui bisogni, ottieni due effetti prevedibili: liste d’attesa che non scendono e territori che perdono opportunità di cura.
Il paradosso è che gli stessi uffici si presentano poi come paladini del contenimento della spesa. In realtà stanno contenendo un’altra cosa: la capacità di garantire davvero i LEA, con una distribuzione razionale e trasparente delle risorse.
L’alibi del contenzioso non regge: lo dice l’Antitrust
C’è poi un passaggio decisivo, soprattutto per il Consiglio regionale: l’AGCM smonta la narrazione secondo cui la Regione sarebbe stata costretta dalle sentenze amministrative a rifugiarsi nella spesa storica. Detto senza giri di parole: nessuna imposizione.
L’Autorità osserva che non appare rilevare sotto il profilo concorrenziale quanto affermato dalla Regione in giustificazione delle proprie scelte. Traduzione: non basta invocare i tribunali per trasformare una scelta politico-amministrativa in una necessità tecnica.
Quando un’Autorità indipendente scrive che si poteva fare altro e che l’alibi non è convincente, non siamo davanti a un dettaglio: siamo davanti a una sconfessione istituzionale. Ecco perché questa Segnalazione non può essere svilita a rango di raccomandazione facoltativa.
La colpa più grave: tardività e retroattività, a prestazioni già erogate
C’è un punto che da solo basterebbe a far arrossire chiunque prenda sul serio la parola programmazione: la DGR arriva ad agosto 2025 e incide su attività già svolte e già ampiamente programmate.
È la sanità amministrata a posteriori: regole quando la partita è iniziata, strutture che dovrebbero programmare senza conoscere i tetti, personale e investimenti appesi all’incertezza.
L’AGCM richiama con nettezza l’importanza di introdurre nuovi criteri in maniera tempestiva, e non alla fine dell’anno a prestazioni già erogate. E ricorda anche che la giurisprudenza ha censurato la retroattività, richiamando un passaggio del TAR Basilicata, sentenza 645/2017, sui tetti fissati in corso d’anno, con effetto retroattivo.
Non è un tecnicismo: è la differenza tra un sistema governato e uno stravolto.
La via d’uscita esiste: l’AGCM la indica. Ora servono atti e apertura al confronto, non comunicati
Quando l’Antitrust parla, non si limita a criticare: propone. Scrive che la ripartizione del budget dovrebbe avvenire valorizzando il livello di efficienza e indica criteri non solo quantitativi, ma anche qualitativi: dislocazione territoriale, investimenti tecnologici, personale qualificato, modalità di prenotazione e accesso, qualità dei servizi.
E ribadisce il punto più scomodo: i tetti dovrebbero avvenire sulla base preponderante di criteri qualitativo-prestazionali, piuttosto che del criterio del fatturato storico.
Infine, la frase che chiude la partita: l’Autorità invita a comunicare, entro il termine di 30 giorni, le iniziative adottate. Trenta giorni: non valuteremo, non ci stiamo lavorando, non una cabina di regia. Trenta giorni.
Conclusione: fine della farsa, spazio alla responsabilità
Da qui in poi, ogni tentativo di ridurre la Segnalazione a un parere innocuo suona per quello che è: una scorciatoia retorica.
La realtà è che un’Autorità nazionale indipendente ha scritto che la spesa storica genera effetti anti-concorrenziali; che l’alibi del contenzioso non regge sul piano concorrenziale; che tardività e retroattività compromettono programmazione e affidamento; che servono criteri qualitativo-prestazionali preponderanti; e che la Regione deve rispondere con iniziative entro un termine preciso.
Il Consiglio regionale non può essere relegato a mero spettatore: può e deve esercitare indirizzo e controllo, pretendere trasparenza sui dati e sui calcoli, aprire un confronto pubblico serio, e chiedere correzioni coerenti con interesse generale e diritto alla cura.
Perché quando un’istituzione nazionale richiama, non si risponde con comunicati autoassolutori o con la delegittimazione di chi dissente. Si risponde con apertura al dialogo, atti correttivi, trasparenza, responsabilità. Altrimenti la sanità lucana continuerà a difendere se stessa, mentre i cittadini aspettano di ricevere le cure a cui hanno diritto.
Presidente U.S.C. – Michele Cataldi